Art. 10 Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice, su domanda dell'avente diritto. Il vincitore di una borsa associata ad una specifica tematica sara' tenuto ad accettarla in quanto le borse non vincolate sono implicitamente considerate a preferenza piu' bassa. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio conferita subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria; nel caso di borsa a tematica vincolata il candidato successivo dovra' aver ottenuto anche l'idoneita' per lo specifico argomento. Il numero degli iscritti non potra' comunque essere superiore al numero dei posti banditi, salvo quanto disposto all'art. 8 (ammissione in sovrannumero) del presente bando. L'importo annuo della borsa di studio ammonta a € 13.638,47 al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente. (9) Le somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% della borsa stessa per i periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore del Dottorato o dal Collegio dei Docenti. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del Dottorato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci a proseguire gli studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non ancora corrisposta. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio in Italia per un corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. (9) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente stabilisce ex art. 2 comma 26 della legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal 1/01/2012 e' assoggettato a contributo INPS, pari al 18% o 27,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.