Art. 10 

 

				 
                           Borse di studio 

 

 
    Le borse di  studio  sono  assegnate  in  base  alla  graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice,
su domanda dell'avente diritto. 
    Il vincitore di una borsa associata  ad  una  specifica  tematica
sara' tenuto ad accettarla in quanto  le  borse  non  vincolate  sono
implicitamente considerate a preferenza piu' bassa. 
    Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa  di  studio  conferita
subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria; nel caso
di borsa a tematica vincolata il  candidato  successivo  dovra'  aver
ottenuto anche l'idoneita' per lo specifico argomento. 
    Il numero degli iscritti non potra' comunque essere superiore  al
numero  dei  posti  banditi,  salvo  quanto   disposto   all'art.   8
(ammissione in sovrannumero) del presente bando. 
    L'importo annuo della borsa di studio ammonta  a  € 13.638,47  al
lordo di eventuali oneri  a  carico  del  dottorando  previsti  dalla
normativa vigente.  (9) 
    Le somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata,
salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione
del dottorando. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
della borsa stessa per i periodi di permanenza all'estero autorizzati
dal coordinatore del Dottorato o dal Collegio dei Docenti. 
    Previo  mantenimento  dei  requisiti   di   merito,   la   durata
dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera  durata  del
Dottorato. 
    Le sospensioni della frequenza del corso di  durata  superiore  a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. 
    Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci  a  proseguire  gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa  di  studio
per la quota non ancora corrisposta. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio  in  Italia  per  un
corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta allo  stesso
titolo. 


(9) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa  vigente
    stabilisce ex art. 2 comma 26 della  legge  335/95  e  successive
    modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato  a  decorrere
    dal 1/01/2012 e' assoggettato a contributo INPS, pari  al  18%  o
    27,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.