Art. 12 

 

				 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 

 

 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di  studio  e  di  ricerca,
secondo i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei  Docenti,
come specificato all'art. 4 del presente bando. 
    I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresi' l'obbligo di seguire le attivita' di  studio  e  di  ricerca
fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera. 
    E' prevista, con decisione motivata  del  Collegio  dei  Docenti,
l'esclusione dalla scuola e la conseguente perdita del  diritto  alla
fruizione della borsa di studio in caso di: 
      a) giudizio negativo del  Collegio  dei  Docenti  relativamente
all'ammissione al successivo anno di corso; a tal  fine  il  Collegio
dei Docenti verifichera' il conseguimento dei risultati previsti  per
l'anno di  corso  frequentato  nonche'  l'assiduita'  e  l'operosita'
dimostrata dal dottorando nell'attivita' di ricerca svolta; 
      b)  prestazioni  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,   nonche'
assunzione  di  incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato   o   di
prestazioni d'opera  svolte  senza  l'autorizzazione  preventiva  del
Collegio dei Docenti; 
      c) assenze ingiustificate e prolungate. 
    Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano  lo
svolgimento di una specifica  attivita'  di  ricerca,  vincolano  gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'. 
    L'Universita' garantisce, nel  medesimo  periodo  del  corso,  la
copertura  assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'   civile,
limitatamente alle  attivita'  che  si  riferiscono  alla  Scuola  di
Dottorato di Ricerca. 
    In base all'art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476
e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di
Ricerca puo' domandare di essere collocato, per il periodo di  durata
del corso di Dottorato, in aspettativa per motivi  di  studio,  senza
assegni, e puo' usufruire della borsa di  studio,  ove  ricorrano  le
condizioni richieste. 
    In caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di studio, o di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di  quiescenza  in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la  quale  e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento  del
titolo  di  Dottore  di  Ricerca,   il   rapporto   di   lavoro   con
l'amministrazione pubblica cessasse per volonta' del dipendente entro
due anni dal termine del  corso,  e'  dovuta  la  restituzione  degli
importi corrisposti durante il corso di Dottorato. (10) 


(10) Per gli opportuni  approfondimenti  si  rimanda  alla  normativa
     citata.