Art. 12 Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti, come specificato all'art. 4 del presente bando. I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno altresi' l'obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera. E' prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, l'esclusione dalla scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di: a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il Collegio dei Docenti verifichera' il conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato nonche' l'assiduita' e l'operosita' dimostrata dal dottorando nell'attivita' di ricerca svolta; b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera svolte senza l'autorizzazione preventiva del Collegio dei Docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate. Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita'. L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di Ricerca. In base all'art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di Ricerca puo' domandare di essere collocato, per il periodo di durata del corso di Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessasse per volonta' del dipendente entro due anni dal termine del corso, e' dovuta la restituzione degli importi corrisposti durante il corso di Dottorato. (10) (10) Per gli opportuni approfondimenti si rimanda alla normativa citata.