Art. 8 

 

				 
                             Graduatoria 

 

 
    1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla  somma  aritmetica  di
punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame nonche', nel caso  di
candidati a parita'  di  merito,  dalla  valutazione  dei  titoli  di
preferenza. In caso di parita' di punteggio precede il  candidato  di
eta' inferiore. Sono considerati idonei  coloro  che  conseguono  una
votazione complessiva non inferiore a 21/30 (ventuno trentesimi).  Se
uno o piu' candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa puo'
essere consentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e  fino
all'esaurimento della medesima. 
    2) La graduatoria e' distinta per ogni PFP e la ripartizione  dei
posti e'  effettuata  in  base  alle  disposizioni  dell'art.  1  del
presente bando. 
    3)  La  graduatoria  verra'   pubblicata   sul   sito   ufficiale
dell'Istituto, affissa all'albo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale
del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali.