Art. 8 Graduatoria 1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica di punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame nonche', nel caso di candidati a parita' di merito, dalla valutazione dei titoli di preferenza. In caso di parita' di punteggio precede il candidato di eta' inferiore. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a 21/30 (ventuno trentesimi). Se uno o piu' candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa puo' essere consentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima. 2) La graduatoria e' distinta per ogni PFP e la ripartizione dei posti e' effettuata in base alle disposizioni dell'art. 1 del presente bando. 3) La graduatoria verra' pubblicata sul sito ufficiale dell'Istituto, affissa all'albo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali.