Art. 9 Ammissione ai corsi e documenti di rito 1) I candidati che saranno dichiarati vincitori ed avranno ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena di decadenza, far pervenire all'Opificio delle Pietre Dure conferma scritta di accettazione dell'ammissione al corso quinquennale accompagnata dai documenti di cui ai successivi commi 2) e 3), in conformita' alle prescrizioni della legge sul bollo. 2 ) I concorrenti cittadini italiani o di altri Stati dell'Unione Europea dovranno allegare i seguenti documenti: a) tre fototessere nel formato 4x5 cm; b) copia autenticata di un documento di identita' indicante il cognome e il nome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza; c) autocertificazione delle eventuali condanne penali, indicando gli estremi e le relative sentenze; d) originale del diploma quinquennale di istruzione superiore (o quadriennale piu' anno integrativo). 3) I concorrenti con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella di altri Stati dell'Unione Europea dovranno allegare alla lettera di accettazione i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permesso di soggiorno; b) tre fototessere nel formato 4x5 cm; c) copia autenticata di un documento di identita' attestante il luogo e la data di nascita; d) certificato di cittadinanza; e) documento che comprovi la buona condotta secondo le disposizioni dei rispettivi Stati; f) originale del titolo di studio. I documenti di cui alle lettere d) ed e) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di comunicazione dell'ammissione. Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, e' condizione indispensabile affinche' i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati dell'Unione Europea, possano essere ammessi a frequentare il corso.