Art. 3 

 

 
    Dalla data  di  pubblicazione,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, del presente decreto rettorale di  nomina  della
commissione giudicatrice decorre il termine di trenta giorni previsto
dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito  con
modificazioni  dalla  legge  21  giugno  1995,   n.   236,   per   la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine,  e
comunque dopo l'insediamento  della  commissione,  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. 


				 
                                               Il rettore: Giovannini