Art. 5 

 

				 
                        Titoli di preferenza 

 

 
    1. I titoli di preferenza verranno valutati  esclusivamente  allo
scopo di determinare la posizione  in  graduatoria  tra  due  o  piu'
candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il
medesimo punteggio complessivo (ex-aequo). 
    2. Costituiscono titoli di preferenza, le idoneita' conseguite in
concorsi banditi dagli  Istituti  Formativi  per  l'insegnamento  del
restauro accreditati dalla Commissione Tecnica (D.I. del  7  febbraio
2011)  per  l'attivita'  istruttorie  finalizzate  all'accreditamento
delle Istituzioni formative e per la vigilanza dell'insegnamento  del
restauro - (valore del titolo di preferenza: 0,30 decimi). 
    3. Il possesso dei titoli suindicati dovra' essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
dovra' riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande. 
    4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.