Art. 10 

 

				 
         Contratto individuale di lavoro e periodo di prova 

 

 
    Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato  a
tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo  pieno,  i
vincitori della selezione che risulteranno in  possesso  di  tutti  i
requisiti prescritti verranno inquadrati nella Categoria B, Posizione
Economica B1,  Area  Servizi  Generali  e  Tecnici,  con  diritto  al
trattamento  economico  spettante   ai   sensi   delle   disposizioni
legislative e contrattuali vigenti. 
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del   servizio   entro   il   termine   stabilito   dalla
Amministrazione, fatti salvi  comprovati  e  giustificati  motivi  di
impedimento. 
    In tal caso l'Amministrazione, valutati  i  predetti  motivi,  si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le proprie esigenze organizzative e funzionali. 
    Ai fini  del  computo  del  periodo  di  prova,  si  tiene  conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato. 
    Il periodo di prova non puo' essere rinnovato  o  prorogato  alla
scadenza. 
    Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in  qualsiasi  momento,  recedere  dal  rapporto  senza  obbligo   di
preavviso  ne'  di  pagamento  della   indennita'   sostitutiva   del
preavviso. 
    Il recesso, debitamente motivato,  produce  i  suoi  effetti  dal
momento del perfezionamento della sua notifica alla controparte. 
    In caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' e gli emolumenti  per  le  giornate  di  ferie
maturate e non godute. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti   gli   effetti,
l'anzianita', a decorrere dal giorno della assunzione.