Art. 10 Contratto individuale di lavoro e periodo di prova Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, i vincitori della selezione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno inquadrati nella Categoria B, Posizione Economica B1, Area Servizi Generali e Tecnici, con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione, fatti salvi comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'Amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali. Ai fini del computo del periodo di prova, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di pagamento della indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento del perfezionamento della sua notifica alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita', a decorrere dal giorno della assunzione.