Art. 2 

 

				 
                  Requisiti generali di ammissione 

 

 
    Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti
requisiti: 
    a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di  uno  Stato
membro dell'Unione Europea; 
    b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; 
    c) il godimento dei diritti civili e politici; 
    d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti penali in corso; 
    e)  l'idoneita'  fisica  al  servizio  continuativo   all'impiego
relativa alla mansione da ricoprire; 
    f) regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
    g) il non essere stato  destituito  o  dispensato  da  precedente
impiego  presso  una   pubblica   amministrazione   per   persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto  per  aver  conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile; 
    h) il possesso del diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo
grado; 
    i) appartenenza ad una  delle  categorie  dei  soggetti  indicati
dall'art. 1, comma 1 lettere a), b), c) e d), della  legge  12  marzo
1999, n. 68; 
    l)  iscrizione  nell'elenco  dei  disabili  della  Provincia   di
Benevento che risultino disoccupati ai sensi dell'art. 8 della  legge
12 marzo 1999, n. 68. 
    Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, i cittadini degli Stati  membri
dell'Unione Europea debbono: 
    a) possedere tutti  i  requisiti  richiesti  ai  cittadini  della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; 
    b)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello   stato   di
appartenenza o di provenienza; 
    c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art.  3,  comma  2,
del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.  693,
l'esclusione dal concorso per difetto  dei  requisiti  di  ammissione
puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento  motivato  del
Direttore Amministrativo.