Art. 9 Presentazione dei documenti di rito I vincitori della selezione saranno sottoposti a visita del Medico Competente dell'Ateneo, il quale, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, esprime il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. Ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, i vincitori della selezione dovranno attestare, entro il termine di trenta giorni dalla assunzione in servizio, nei modi e con le forme proprie della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta': a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, o, in caso contrario, di optare per il nuovo impiego; b) di non esser stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; c) di appartenere ad una delle categorie dei soggetti indicati dall'art. 1, comma 1 lettere a), b), c) e d), della legge 12 marzo 1999, n. 68; d) iscrizione nell'elenco dei disabili che risultino disoccupati di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68; e) di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente bando. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle Autorita' competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati dalle Autorita' consolari italiane. Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al testo originale deve essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma, primo capoverso, del presente articolo, e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato, nel caso di comprovato impedimento, l'Amministrazione non dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti eventualmente gia' instaurati, alla loro immediata risoluzione. Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.