Art. 9 

 

				 
                 Presentazione dei documenti di rito 

 

 
    I vincitori della  selezione  saranno  sottoposti  a  visita  del
Medico Competente dell'Ateneo, il quale, ai sensi dell'art. 41, comma
6, del Decreto Legislativo 9  aprile  2008,  numero  81,  esprime  il
giudizio di idoneita' alla mansione specifica. 
    Ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed  integrazioni,  i
vincitori della selezione dovranno attestare,  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla assunzione in servizio, nei modi e con  le  forme
proprie della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta': 
    a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'art. 53 del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modifiche ed integrazioni, o, in caso contrario, di optare
per il nuovo impiego; 
    b) di  non  esser  stato  destituito,  dispensato  da  precedente
impiego presso una Pubblica Amministrazione,  ovvero  di  non  essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 
    c) di appartenere ad una delle categorie  dei  soggetti  indicati
dall'art. 1, comma 1 lettere a), b), c) e d), della  legge  12  marzo
1999, n. 68; 
    d) iscrizione nell'elenco dei disabili che risultino  disoccupati
di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    e) di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente bando. 
    L'Amministrazione  provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.
71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, e successive modifiche ed integrazioni. 
    I documenti rilasciati al  cittadino  straniero  dalle  Autorita'
competenti dello Stato di  appartenenza  debbono  essere  legalizzati
dalle Autorita' consolari italiane. 
    Agli atti e  ai  documenti  in  lingua  straniera  dovra'  essere
allegata una traduzione in lingua  italiana  la  cui  conformita'  al
testo   originale   deve   essere   certificata   dalla    competente
rappresentanza diplomatica o consolare. 
    Scaduto inutilmente il termine di cui  al  secondo  comma,  primo
capoverso, del presente articolo, e fatta salva  la  possibilita'  di
prorogarlo su richiesta  dell'interessato,  nel  caso  di  comprovato
impedimento, l'Amministrazione non dara' luogo alla stipulazione  del
contratto ovvero  provvedera',  per  i  rapporti  eventualmente  gia'
instaurati, alla loro immediata risoluzione. 
    Per  i  portatori  di  handicap  si  applicano  le   disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.