Art. 10 

 

				 
                  Iscrizioni al corso di dottorato 

 

 
    1. I concorrenti risultati vincitori dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Istituto universitario di studi superiori  di  Pavia  -
Ufficio dottorati di ricerca, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100
Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui  avranno  ricevuto  la  lettera  di
ammissione al corso unitamente  al  modulo  di  immatricolazione,  la
seguente documentazione: 
    a) domanda  di  immatricolazione  al  primo  anno  di  corso  del
dottorato  di  ricerca,  redatta  su  apposito   modulo   predisposto
dall'amministrazione; 
    b) due fotografie recenti, formato tessera; 
    c) fotocopia, debitamente firmata, del documento  d'identita'  in
corso  di  validita';  per  i  cittadini  extra-UE  il  documento  di
identita' e' necessariamente il passaporto; 
    d) fotocopia del codice fiscale italiano. 
    2. Dalla domanda di immatricolazione risultano  le  dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  2000,  n.  445,  che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: 
    a) nascita, residenza e cittadinanza; 
    b)  diploma  di  laurea  o  di  laurea   specialistica/magistrale
conseguito.  I  vincitori  in  possesso  di  un   titolo   accademico
conseguito  all'estero  sono  tenuti  ad  allegare  alla  domanda  di
immatricolazione   l'originale   del   titolo   medesimo,   o   copia
legalizzata, tradotto e legalizzato dalle  competenti  rappresentanze
secondo le  norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di  studenti
stranieri     ai      corsi      delle      universita'      italiane
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme
.html). 
    3. Nella domanda  di  immatricolazione,  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: 
    a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di  impegnarsi  a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole  di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato; 
    b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e  di  impegnarsi,
qualora  intenda  intraprendere  una  attivita'   lavorativa,   anche
occasionale  e  di  breve  durata,  a   richiedere   l'autorizzazione
preventiva  del  collegio  dei  docenti,  oppure,  di  impegnarsi   a
richiedere  al  collegio  dei   docenti   l'autorizzazione   per   la
prosecuzione  dell'attivita'  lavorativa   in   essere   al   momento
dell'iscrizione al corso di dottorato; 
    c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 
    4. Nella domanda di immatricolazione, il  candidato  che  risulta
assegnatario della borsa di  studio  dovra'  inoltre  dichiarare,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 2000, n. 445: 
    a) di non avere gia' usufruito in precedenza di  altra  borsa  di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; 
    b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse   da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    5. L'amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  procedere  ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle  dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga  la  non  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera.