Art. 10 Iscrizioni al corso di dottorato 1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia - Ufficio dottorati di ricerca, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso unitamente al modulo di immatricolazione, la seguente documentazione: a) domanda di immatricolazione al primo anno di corso del dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione; b) due fotografie recenti, formato tessera; c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in corso di validita'; per i cittadini extra-UE il documento di identita' e' necessariamente il passaporto; d) fotocopia del codice fiscale italiano. 2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: a) nascita, residenza e cittadinanza; b) diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero sono tenuti ad allegare alla domanda di immatricolazione l'originale del titolo medesimo, o copia legalizzata, tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi delle universita' italiane (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme .html). 3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato; b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del collegio dei docenti, oppure, di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato; c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 5. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.