Art. 13 

 

				 
                       Obblighi dei dottorandi 

 

 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a  tempo  pieno  i
corsi di dottorato  e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 
    2.  L'Istituto  universitario  di  studi   superiori   di   Pavia
garantisce, nel periodo di  frequenza  del  corso  di  dottorato,  la
copertura  assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'   civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso. 
    3. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti al corso di  dottorato
hanno  l'obbligo  di  presentare  una   particolareggiata   relazione
sull'attivita' e la ricerca svolta al collegio dei  docenti,  che  ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'  e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
direttore  il  proseguimento  del   dottorato   di   ricerca   ovvero
l'esclusione. 
    4. Il collegio dei  docenti  puo'  autorizzare  il  dottorando  a
compiere missioni in Italia ed all'estero per  la  realizzazione  del
programma di ricerca e/o la presentazione  di  risultati  a  consessi
scientifici.