Art. 17 

 

				 
               Esame finale e conseguimento del titolo 

 

 
    1. Il titolo di dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  direttore
dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, si  consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere  ripetuto
una sola volta nell'anno immediatamente successivo.