Art. 2 

 

				 
                       Requisiti di ammissione 

 

 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso  del
diploma  di  laurea  conseguito  secondo   l'ordinamento   precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.
270, ovvero del diploma di laurea  specialistica,  ovvero  di  titolo
accademico  equipollente  conseguito  presso  universita'  straniere,
preventivamente  riconosciuto  dalle  autorita'  accademiche,   anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. 
    2. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che,  ai  sensi  dell'art.
51, comma 6, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  siano  titolari  di  assegni  per  la
collaborazione ad attivita' di ricerca. 
    3. Possono presentare la domanda di partecipazione  anche  coloro
che conseguiranno il diploma di  laurea  o  di  laurea  specialistica
richiesto  entro  la  data  di  svolgimento  della  prova  orale   di
ammissione. In tal caso l'ammissione viene disposta «con riserva»  ed
il candidato sara' tenuto a presentare alla commissione giudicatrice,
in sede di prova orale, a  pena  di  decadenza,  l'autocertificazione
relativa al diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito. 
    4. Ai soli fini  dell'ammissione  al  concorso,  i  candidati  in
possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla  laurea  italiana,  dovranno  fare
espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di  partecipazione
al concorso e corredare la  domanda  stessa  dei  documenti  utili  a
consentire al collegio dei docenti di  pronunciarsi  sulla  richiesta
effettuata. Costituiscono documentazione utile: 
    a) copia del diploma di laurea in lingua originale  e  della  sua
traduzione in lingua italiana; 
    b) dichiarazione di valore; 
    c) certificato in lingua originale, e sua  traduzione  in  lingua
italiana, contenente gli esami sostenuti con relativa valutazione. 
    I predetti documenti devono essere tradotti e  legalizzati  dalle
competenti   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   italiane
all'estero, secondo le norme vigenti  in  materia  di  ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Nel
caso  di  richiesta  di  equipollenza,  il  candidato   dovra'   aver
conseguito il titolo accademico straniero entro il  termine  previsto
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    5.  I  candidati  sono  ammessi  con   riserva   alla   procedura
concorsuale. L'amministrazione puo' disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei   requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.