Art. 3 

 
Disposizioni   particolari   per   candidati   stranieri    residenti
  all'estero: ammissione in soprannumero, senza borsa di  studio,  al
  corso di dottorato di ricerca 

 
    1. I candidati stranieri residenti all'estero,  che  ne  facciano
esplicita richiesta nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
possono essere ammessi al corso di dottorato  previa  valutazione  da
parte della commissione giudicatrice dei titoli presentati. 
    2. La procedura di selezione e' disciplinata  dalle  disposizioni
previste dal successivo art. 7. 
    3.  L'ammissione  al  corso  di  dottorato  avviene  secondo   le
disposizioni del successivo art. 8, comma 4.