Art. 5 

 

				 
                      Commissione giudicatrice 

 

 
    1. La commissione giudicatrice  del  concorso  di  ammissione  al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed  i  ricercatori  universitari  di  ruolo   afferenti   alle   aree
scientifico-disciplinari  alle  quali  si  riferisce  il   corso   di
dottorato. La commissione puo' essere integrata con non piu'  di  due
esperti, anche stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti  e  delle
strutture pubbliche e private di ricerca. 
    2.  La  commissione  giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere   le
operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data  del  decreto
direttoriale di nomina.