Art. 3 

 

 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ยช serie speciale, decorrono  i  trenta  giorni  previsti
dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,  n.   236,   per   la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e
comunque, dopo l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. 
      Roma, 10 maggio 2012 


				 
                                           Il rettore: Zeno-Zencovich