Art. 5 
 
 
Domande di ammissione dei candidati in possesso di titolo  accademico
                        conseguito all'estero 
 
 
    Oltre a presentare la domanda  di  ammissione  con  le  modalita'
indicate nel precedente art. 3, i candidati in possesso di un  titolo
accademico   conseguito   all'estero    dovranno    far    pervenire,
inderogabilmente entro la  medesima  data  di  scadenza  la  seguente
documentazione: 
      certificato di diploma o laurea con  elenco  esami  e  relative
votazioni tradotto  e  legalizzato  dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero; 
      dichiarazione  di  valore  del  titolo  conseguito   all'estero
rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche  o  consolari
all'estero. Le domande di ammissione che risulteranno prive o carenti
della suddetta documentazione non potranno essere considerate valide.