Art. 5 Domande di ammissione dei candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero Oltre a presentare la domanda di ammissione con le modalita' indicate nel precedente art. 3, i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero dovranno far pervenire, inderogabilmente entro la medesima data di scadenza la seguente documentazione: certificato di diploma o laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero. Le domande di ammissione che risulteranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno essere considerate valide.