Art. 12 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Nel limite del numero di posti coperti da  borsa  di  studio,  e'
conferita, ai sensi della normativa vigente e secondo l'ordine  della
graduatoria, una borsa  di  studio  per  la  frequenza  al  corso  di
Dottorato di ricerca. A parita' di merito, ai fini  dell'attribuzione
della borsa  di  studio,  prevale  la  valutazione  sulla  situazione
economica ai sensi del D.P.C.M. del 09.04.2001. 
    L'assegnazione ai vincitori delle borse di studio  aggiuntive  e'
subordinata all'effettiva stipulazione della relativa convenzione con
l'Ente finanziatore ovvero alla conclusione dell'iter  procedimentale
di erogazione del finanziamento entro  la  data  di  conclusione  del
procedimento concorsuale. 
    L'importo annuale della borsa  di  studio  e'  pari,  per  l'anno
accademico  2012/2013,   a   € 13.638,47   soggetto   al   contributo
previdenziale I.N.P.S. a  gestione  separata.  Detto  importo  potra'
variare in funzione di eventuali sopraggiunti  mutamenti  del  regime
fiscale e previdenziale. 
    L'importo annuale della borsa di studio  aggiuntiva  relativa  al
corso di dottorato di  ricerca  in  Scienze  Chimiche  -profilo  B  -
progetto di ricerca «Studio di materiali cementizi  multifunzionali»,
finanziata dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  con
fondi provenienti dalla Buzzi UNICEM S.p.A, e'  pari  Euro  21.000,00
comprensivo del contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
a carico dell'Ente e del contributo relativo all'iscrizione al  corso
e, pertanto, per l'anno accademico 2012/13, l'importo  annuale  della
borsa  e'  pari  a  Euro   17.561,61   comprensivo   del   contributo
previdenziale INPS a carico  del  dottorando.  Detto  importo  potra'
variare in funzione di  eventuali  mutamenti  del  regime  fiscale  e
previdenziale. 
    La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio   e'   pari
all'intera  durata  del  corso,  ferma  restando  la  permanenza  dei
requisiti per il godimento  della  stessa.  La  corresponsione  della
borsa di studio avviene con cadenza mensile ed e' posticipata  di  un
mese rispetto allo svolgimento dell'attivita' di  ricerca.  L'importo
della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di ricerca
all'estero in misura non inferiore al 50% della borsa stessa. 
    E'  prevista  la  sospensione  dalla   frequenza   al   corso   e
dall'erogazione della borsa di studio, nei  casi  di  maternita',  di
servizio militare e civile e nel caso di grave e documentata malattia
superiore a trenta giorni. In questi casi la borsa di studio relativa
al periodo corrispondente alla sospensione potra' essere  corrisposta
a condizione che il beneficiario  recuperi,  secondo  i  tempi  e  le
modalita' stabilite dal Collegio dei docenti, l'attivita' non  svolta
nel periodo predetto. 
    Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di  studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  con  quelle  esplicitamente
concesse  da  istituzioni  nazionali  o   internazionali   utili   ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei borsisti. A chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio
per un corso di Dottorato di ricerca, anche solo  per  un  anno,  non
puo' essere concesso di fruirne una seconda volta.