Art. 12 Borse di studio Nel limite del numero di posti coperti da borsa di studio, e' conferita, ai sensi della normativa vigente e secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio per la frequenza al corso di Dottorato di ricerca. A parita' di merito, ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, prevale la valutazione sulla situazione economica ai sensi del D.P.C.M. del 09.04.2001. L'assegnazione ai vincitori delle borse di studio aggiuntive e' subordinata all'effettiva stipulazione della relativa convenzione con l'Ente finanziatore ovvero alla conclusione dell'iter procedimentale di erogazione del finanziamento entro la data di conclusione del procedimento concorsuale. L'importo annuale della borsa di studio e' pari, per l'anno accademico 2012/2013, a € 13.638,47 soggetto al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Detto importo potra' variare in funzione di eventuali sopraggiunti mutamenti del regime fiscale e previdenziale. L'importo annuale della borsa di studio aggiuntiva relativa al corso di dottorato di ricerca in Scienze Chimiche -profilo B - progetto di ricerca «Studio di materiali cementizi multifunzionali», finanziata dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con fondi provenienti dalla Buzzi UNICEM S.p.A, e' pari Euro 21.000,00 comprensivo del contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata a carico dell'Ente e del contributo relativo all'iscrizione al corso e, pertanto, per l'anno accademico 2012/13, l'importo annuale della borsa e' pari a Euro 17.561,61 comprensivo del contributo previdenziale INPS a carico del dottorando. Detto importo potra' variare in funzione di eventuali mutamenti del regime fiscale e previdenziale. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso, ferma restando la permanenza dei requisiti per il godimento della stessa. La corresponsione della borsa di studio avviene con cadenza mensile ed e' posticipata di un mese rispetto allo svolgimento dell'attivita' di ricerca. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di ricerca all'estero in misura non inferiore al 50% della borsa stessa. E' prevista la sospensione dalla frequenza al corso e dall'erogazione della borsa di studio, nei casi di maternita', di servizio militare e civile e nel caso di grave e documentata malattia superiore a trenta giorni. In questi casi la borsa di studio relativa al periodo corrispondente alla sospensione potra' essere corrisposta a condizione che il beneficiario recuperi, secondo i tempi e le modalita' stabilite dal Collegio dei docenti, l'attivita' non svolta nel periodo predetto. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. A chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non puo' essere concesso di fruirne una seconda volta.