Art. 5 
 
 
      Studenti stranieri non legalmente soggiornanti in Italia 
 
 
    I cittadini non comunitari non legalmente soggiornanti in  Italia
dovranno trasmettere la domanda di ammissione al  concorso  corredata
dai documenti di cui all'art. 4 per il tramite  delle  Rappresentanze
diplomatiche Italiane presso il loro Paese di residenza. 
    La relativa  documentazione,  perfezionata  dalla  Rappresentanza
diplomatica, dovra' pervenire  entro  lo  stesso  termine  perentorio
coincidente con l'ultimo giorno  utile  per  la  presentazione  della
domanda di ammissione. 
    I cittadini stranieri in caso di impossibilita' a  far  pervenire
la  documentazione  originale,  perfezionata   dalle   Rappresentanze
diplomatiche, entro la data di scadenza,  potranno  entro  lo  stesso
termine  consegnare  copia  della  documentazione  non   perfezionata
unitamente  alla  dichiarazione  della   Rappresentanza   diplomatica
dell'avvenuta richiesta da parte dell'interessato di  perfezionamento
dei documenti. I predetti  candidati,  il  cui  titolo  sia  ritenuto
equipollente dal Collegio dei docenti,  saranno  ammessi  alla  prova
scritta  «con  riserva».  Lo   scioglimento   della   riserva   sara'
subordinato alla consegna della documentazione originale agli  Uffici
entro il termine perentorio stabilito dal successivo art. 11  per  il
perfezionamento dell'iscrizione, a pena di esclusione.