Art. 10 
 
 
           Titoli di preferenza, formazione, approvazione 
                  e pubblicazione della graduatoria 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma le graduatorie di merito, sommando il punteggio riportato nelle
prove  scritte  e  nella  prova  orale,   con   l'indicazione   della
valutazione complessiva delle prove di esame  conseguita  da  ciascun
candidato. 
    2. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 
    3. Con apposito provvedimento, riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati  i
vincitori  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 
    4. Di tale provvedimento e' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  4
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo  scritto
all'amministrazione per eventuali errori  od  omissioni,  nonche'  il
termine di decorrenza per eventuali impugnative.