Art. 10 Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, sommando il punteggio riportato nelle prove scritte e nella prova orale, con l'indicazione della valutazione complessiva delle prove di esame conseguita da ciascun candidato. 2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 4. Di tale provvedimento e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'amministrazione per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine di decorrenza per eventuali impugnative.