Art. 14 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale, comparto Ministeri, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il presente decreto e' trasmesso alla Direzione generale programmazione e bilancio della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 5 luglio 2012 Il Segretario generale: Clemente