Art. 14 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono le disposizioni contenute nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nel decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, nei vigenti contratti collettivi  nazionali  di  lavoro
del personale con qualifica non dirigenziale, comparto Ministeri, nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Il presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Direzione  generale
programmazione e bilancio della Corte dei conti  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    3. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 5 luglio 2012 
 
                                     Il Segretario generale: Clemente