Art. 3 
 
 
                Termini per il possesso dei requisiti 
 
 
    1. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito dall'art. 4. I candidati sono  ammessi
a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti. 
    2. Per difetto dei requisiti prescritti,  l'amministrazione  puo'
disporre,  in   ogni   momento,   l'esclusione   dal   concorso   con
provvedimento motivato. 
    3.  Qualora  le  prove  d'esame  siano  precedute  dal  test   di
preselezione  di  cui  all'art.  8,  l'amministrazione  procede  alla
verifica dei requisiti prescritti solo dopo lo svolgimento  del  test
preselettivo e limitatamente ai candidati che l'abbiano superato.