Art. 3 Termini per il possesso dei requisiti 1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 2. Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 3. Qualora le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione di cui all'art. 8, l'amministrazione procede alla verifica dei requisiti prescritti solo dopo lo svolgimento del test preselettivo e limitatamente ai candidati che l'abbiano superato.