Art. 8 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, eventualmente precedute da una preselezione, e vertono sulle materie indicate nell'art. 9. 2. L'amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le prove d'esame da una preselezione, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti riguardanti le materie oggetto delle prove scritte ed orali. 3. Per l'espletamento dell'eventuale prova preselettiva, da effettuarsi con l'ausilio di sistemi computerizzati, l'amministrazione puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. 4. Sulla base della graduatoria relativa alla eventuale prova preselettiva, sono ammessi a partecipare alle prove d'esame i primi cinquecento candidati, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del bando. I candidati eventualmente classificatisi al cinquecentesimo posto con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte. 5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla determinazione del voto finale di merito. 6. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 7 settembre 2012 verra' dato avviso della sede e della data di svolgimento della eventuale prova preselettiva e/o delle prove scritte. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione.