Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  e  in  una  prova
orale, eventualmente precedute da una preselezione, e  vertono  sulle
materie indicate nell'art. 9. 
    2. L'amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le
prove d'esame da una preselezione,  che  consiste  in  una  serie  di
quesiti a risposta  multipla  su  argomenti  riguardanti  le  materie
oggetto delle prove scritte ed orali. 
    3.  Per  l'espletamento  dell'eventuale  prova  preselettiva,  da
effettuarsi    con    l'ausilio    di     sistemi     computerizzati,
l'amministrazione  puo'  avvalersi  di   aziende   specializzate   in
selezione di personale. 
    4. Sulla base della graduatoria  relativa  alla  eventuale  prova
preselettiva, sono ammessi a partecipare alle prove d'esame  i  primi
cinquecento candidati, purche' soddisfino i requisiti  di  ammissione
previsti  dall'art.  2   del   bando.   I   candidati   eventualmente
classificatisi al cinquecentesimo posto con  pari  punteggio  vengono
tutti ammessi alle prove scritte. 
    5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla determinazione del voto finale di merito. 
    6. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami» -  del  7  settembre  2012  verra'  dato
avviso della sede e della data di svolgimento della  eventuale  prova
preselettiva e/o delle prove scritte. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei  candidati  che  hanno
inoltrato domanda di partecipazione.