Art. 9 
 
 
                   Materie e modalita' delle prove 
 
 
    1.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove. 
    2. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte,  la  cui
durata e' stabilita dalla commissione esaminatrice e una prova orale. 
    La prima prova scritta consiste in un  elaborato  in  materia  di
diritto costituzionale e/o diritto amministrativo. 
    La seconda prova scritta riguarda le seguenti materie: 
      a) economia politica; 
      b) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
      c) contabilita' pubblica ed economica. 
    3. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha  riportato  in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30. 
    4. La prova orale verte, oltre che sulle  materie  oggetto  delle
prove scritte, sulle seguenti materie: 
      a) diritto civile e commerciale; 
      b) diritto regionale e degli enti locali; 
      c) statistica economica; 
      d) legislazione sulla Corte dei conti; 
      e) elementi di base di  informatica,  utilizzo  di  Internet  e
della posta elettronica: conoscenza dell'uso delle apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse; 
      f) lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese e
tedesco. E'  prevista  la  lettura,  la  traduzione  di  testi  e  la
conversazione. 
    5. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno 21/30. 
    6. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti ottenuti
nelle due prove scritte e nella prova orale. 
    7. Per l'espletamento delle prove scritte il concorrente non puo'
disporre  di  telefoni  cellulari,  palmari,  libri,   periodici,   e
pubblicazioni  di  alcun  tipo,  che  devono  in  ogni  caso   essere
consegnate  prima   dell'inizio   delle   prove   al   personale   di
sorveglianza, il  quale  provvede  a  restituirli  al  termine  delle
stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 
    8. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi
di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice. 
    9. Durante lo svolgimento delle prove  i  candidati  non  possono
comunicare tra loro,  pena  l'immediata  espulsione  dall'aula  degli
esami. 
    10. I  candidati  che,  a  seguito  della  preselezione,  saranno
ammessi alle successive prove  concorsuali,  dovranno  consultare  il
sito : www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi/ dove  verranno
comunicati la data ed il luogo di svolgimento  delle prove scritte. 
    11.  Al  candidato  ammesso  alla  prova  orale  sono,  altresi',
comunicati il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la  data
e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di
quello in cui dovra' sostenerlo.