Art. 9 Materie e modalita' delle prove 1. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. 2. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte, la cui durata e' stabilita dalla commissione esaminatrice e una prova orale. La prima prova scritta consiste in un elaborato in materia di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo. La seconda prova scritta riguarda le seguenti materie: a) economia politica; b) scienza delle finanze e diritto finanziario; c) contabilita' pubblica ed economica. 3. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30. 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto civile e commerciale; b) diritto regionale e degli enti locali; c) statistica economica; d) legislazione sulla Corte dei conti; e) elementi di base di informatica, utilizzo di Internet e della posta elettronica: conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse; f) lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese e tedesco. E' prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione. 5. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la votazione di almeno 21/30. 6. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti ottenuti nelle due prove scritte e nella prova orale. 7. Per l'espletamento delle prove scritte il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, e pubblicazioni di alcun tipo, che devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 8. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice. 9. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami. 10. I candidati che, a seguito della preselezione, saranno ammessi alle successive prove concorsuali, dovranno consultare il sito : www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi/ dove verranno comunicati la data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte. 11. Al candidato ammesso alla prova orale sono, altresi', comunicati il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la data e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenerlo.