Art. 5 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    Su proposta del Collegio dei  docenti,  il  Rettore  di  ciascuna
Universita'  che  ha  emanato  il   bando   nomina   la   commissione
giudicatrice che effettuera' le operazioni di reclutamento presso  la
propria sede. 
    I candidati potranno sottoporre la propria domanda di  ammissione
ad una sola delle sedi universitarie che hanno emanato  il  bando  di
ammissione al dottorato. 
    La Commissione e' composta da quattro membri, uno  dei  quali  di
nazionalita' diversa da quella della sede presso cui  la  Commissione
opera. In caso di indisponibilita' di tale  docente,  la  Commissione
sara' composta da tre membri. 
    Al termine della selezione, la Commissione  Giudicatrice  formula
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione   dei   voti
riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio da ciascuno di
essi, e compila una graduatoria di merito.