Art. 5 Commissioni giudicatrici Su proposta del Collegio dei docenti, il Rettore di ciascuna Universita' che ha emanato il bando nomina la commissione giudicatrice che effettuera' le operazioni di reclutamento presso la propria sede. I candidati potranno sottoporre la propria domanda di ammissione ad una sola delle sedi universitarie che hanno emanato il bando di ammissione al dottorato. La Commissione e' composta da quattro membri, uno dei quali di nazionalita' diversa da quella della sede presso cui la Commissione opera. In caso di indisponibilita' di tale docente, la Commissione sara' composta da tre membri. Al termine della selezione, la Commissione Giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio da ciascuno di essi, e compila una graduatoria di merito.