Art. 9 
 
 
         Obblighi degli iscritti al Dottorato Internazionale 
 
 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso  e  svolgere
le relative attivita' secondo le modalita' fissate dagli  Organi  del
Dottorato e dall'apposito Regolamento. 
    Eventuali «differiment» della  data  di  inizio  o  «interruzioni
temporanee» sono concessi dal Rettore, con le modalita'  e  nei  casi
previsti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari. 
    Durante  i  periodi  di   «differimento»   o   di   «interruzione
temporanea» non viene erogata la borsa di studio. 
    Il  Collegio  dei  docenti,   previa   verifica   dei   risultati
conseguiti, puo' deliberare l'esclusione dal corso, anche nei casi di
assenze prolungate, reiterate ed ingiustificate. 
    In caso di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa
di studio  e  devono  essere  restituiti  eventuali  ratei  di  borsa
indebitamente percepiti. 
    Agli studenti dei dottorati di ricerca puo' essere  affidata,  su
proposta degli Organi del dottorato, una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve, in ogni caso,  compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca e non puo' superare le 60  ore
annue. Tale attivita', facoltativa e  senza  oneri  per  il  bilancio
dello Stato, non da' luogo a diritti in ordine all'accesso  ai  ruoli
delle universita'. Gli iscritti  ai  dottorati  di  ricerca  possono,
altresi', su loro richiesta e previo parere favorevole del  Consiglio
di Facolta', partecipare alle commissioni di  esame  in  qualita'  di
cultori della materia. 
    Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di
dottorato, senza borsa di studio, anche i  ricercatori  universitari,
nonche' i beneficiari di assegni per collaborazione ad  attivita'  di
ricerca, conferiti dall'Universita' del Molise o da altri  atenei  ai
sensi  dell'art.  22  della  L.  n.  240  del  30.12.2010,  anche  in
soprannumero rispetto ai posti banditi. Il  numero  dei  titolari  di
assegni ammessi ai corsi di  dottorato  non  potra'  complessivamente
superare la meta' dei posti istituiti, con arrotondamento  all'unita'
per eccesso. I corsi di dottorato,  cui  i  titolari  di  assegni  di
ricerca possono essere ammessi, possono  riguardare  le  stesse  aree
scientifico-disciplinari della ricerca per le quali sono detentori di
assegni. E' necessario, in  ogni  caso,  l'assenso  del  Responsabile
della ricerca e del Collegio dei  docenti,  circa  la  compatibilita'
nello svolgimento delle due attivita'. 
    I dottorandi iscritti al Dottorato, di  cui  al  presente  bando,
presso l'Universita' degli Studi  del  Molise,  sono  assicurati,  ai
sensi della vigente normativa, per tutta la durata del  corso  ed  in
qualunque sede, italiana o straniera, essi si trovino per svolgere le
proprie attivita' formative, purche' previamente autorizzate.