Art. 9 Obblighi degli iscritti al Dottorato Internazionale Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso e svolgere le relative attivita' secondo le modalita' fissate dagli Organi del Dottorato e dall'apposito Regolamento. Eventuali «differiment» della data di inizio o «interruzioni temporanee» sono concessi dal Rettore, con le modalita' e nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari. Durante i periodi di «differimento» o di «interruzione temporanea» non viene erogata la borsa di studio. Il Collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, puo' deliberare l'esclusione dal corso, anche nei casi di assenze prolungate, reiterate ed ingiustificate. In caso di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio e devono essere restituiti eventuali ratei di borsa indebitamente percepiti. Agli studenti dei dottorati di ricerca puo' essere affidata, su proposta degli Organi del dottorato, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca e non puo' superare le 60 ore annue. Tale attivita', facoltativa e senza oneri per il bilancio dello Stato, non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. Gli iscritti ai dottorati di ricerca possono, altresi', su loro richiesta e previo parere favorevole del Consiglio di Facolta', partecipare alle commissioni di esame in qualita' di cultori della materia. Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di dottorato, senza borsa di studio, anche i ricercatori universitari, nonche' i beneficiari di assegni per collaborazione ad attivita' di ricerca, conferiti dall'Universita' del Molise o da altri atenei ai sensi dell'art. 22 della L. n. 240 del 30.12.2010, anche in soprannumero rispetto ai posti banditi. Il numero dei titolari di assegni ammessi ai corsi di dottorato non potra' complessivamente superare la meta' dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per eccesso. I corsi di dottorato, cui i titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi, possono riguardare le stesse aree scientifico-disciplinari della ricerca per le quali sono detentori di assegni. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Responsabile della ricerca e del Collegio dei docenti, circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'. I dottorandi iscritti al Dottorato, di cui al presente bando, presso l'Universita' degli Studi del Molise, sono assicurati, ai sensi della vigente normativa, per tutta la durata del corso ed in qualunque sede, italiana o straniera, essi si trovino per svolgere le proprie attivita' formative, purche' previamente autorizzate.