Art. 5 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    Le commissioni giudicatrici per l'ammissione a ciascun  dottorato
sono nominate dal Rettore con proprio decreto e sono composte  ognuna
da tre membri scelti tra professori  e  ricercatori  universitari  di
ruolo, cui possono essere aggiunti non piu'  di  due  esperti,  anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture  pubbliche
e private di ricerca.