Art. 7 Borsa di studio e contributo per l'accesso e la frequenza Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa del merito, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle borse bandite. Per usufruire della borsa, gli interessati dovranno dichiarare, tramite apposita autocertificazione, di non usufruire di un reddito personale, complessivo annuo lordo superiore a Euro 7.746,85, con riferimento all'anno solare di effettivo godimento della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. In caso di superamento del reddito in corso d'anno, il beneficiario della borsa dovra' tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione universitaria che provvedera' a chiedere la restituzione delle rate indebitamente percepite. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 13.638,47, inclusi gli oneri previdenziali di legge a carico del beneficiario, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione. In caso di permanenza dei requisiti prescritti, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Per confermare il diritto al godimento della borsa anche negli anni successivi al primo, i beneficiari dovranno produrre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposite autocertificazioni da cui risulti il mantenimento del requisito reddituale. Il pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% per i periodi di soggiorno all'estero per motivi di studio inerenti al dottorato, opportunamente e preventivamente autorizzati, nonche' certificati dalla sede estera di accoglienza. Eventuali sospensioni ingiustificate in corso d'anno, previo parere del Collegio dei docenti, possono comportare la restituzione di tutte le rate di borsa di studio indebitamente percepite nell'anno accademico di riferimento. Coloro che si classifichino in posizione utile nella graduatoria di merito e non siano in possesso dei requisiti per usufruire della borsa di studio o che ricoprano in graduatoria un posto senza borsa di studio, dovranno pagare il contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato, secondo le modalita' e gli importi che saranno definiti nel Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2012/2013. Tutti i vincitori dei concorsi, per essere iscritti ai rispettivi dottorati, dovranno, inoltre, versare, per ciascun anno di durata del corso, la tassa regionale prevista dal DPCM del 09.04.2001, il cui importo e' di Euro 70,00 annui, da versare sul conto corrente n. 67971630 intestato alla Regione Molise, Servizio Tesoreria. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del dottorando. Chi ha gia' usufruito una volta della borsa di dottorato, anche per un solo anno, non puo' usufruirne una seconda volta. I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati preventivamente dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi (fatta eccezione per il contributo regionale).