Art. 7 
 
 
     Borsa di studio e contributo per l'accesso e la frequenza  
 
 
    Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa
del merito, secondo l'ordine della graduatoria, fino  ad  esaurimento
delle borse bandite. 
    Per usufruire della borsa, gli interessati  dovranno  dichiarare,
tramite apposita autocertificazione, di non usufruire di  un  reddito
personale, complessivo annuo lordo superiore  a  Euro  7.746,85,  con
riferimento all'anno solare di effettivo godimento della borsa. 
    Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale nonche' emolumenti  di  qualsiasi  altra  natura  aventi
carattere  ricorrente,  con  esclusione  di  quelli   aventi   natura
occasionale o derivanti da servizio militare  di  leva.  In  caso  di
superamento del reddito in corso d'anno, il beneficiario della  borsa
dovra'  tempestivamente   darne   comunicazione   all'Amministrazione
universitaria che provvedera' a chiedere la restituzione  delle  rate
indebitamente percepite. 
    L'importo annuale della borsa di studio  e'  di  Euro  13.638,47,
inclusi gli oneri previdenziali di legge a carico  del  beneficiario,
esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione. 
    In  caso  di  permanenza  dei  requisiti  prescritti,  la  durata
dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera  durata  del
corso. Per confermare il diritto al godimento della borsa anche negli
anni successivi al primo, i beneficiari dovranno produrre,  entro  il
mese di gennaio di ciascun anno, apposite autocertificazioni  da  cui
risulti il mantenimento del requisito reddituale. 
    Il pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale. 
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
per i periodi di soggiorno all'estero per motivi di  studio  inerenti
al dottorato, opportunamente e preventivamente  autorizzati,  nonche'
certificati dalla sede estera di accoglienza. 
    Eventuali sospensioni  ingiustificate  in  corso  d'anno,  previo
parere del Collegio dei docenti, possono comportare  la  restituzione
di tutte le rate di borsa di studio indebitamente percepite nell'anno
accademico di riferimento. 
    Coloro che si classifichino in posizione utile nella  graduatoria
di merito e non siano in possesso dei requisiti per  usufruire  della
borsa di studio o che ricoprano in graduatoria un posto  senza  borsa
di studio, dovranno pagare il contributo per l'accesso e la frequenza
dei corsi di dottorato,  secondo  le  modalita'  e  gli  importi  che
saranno definiti nel Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2012/2013. 
    Tutti i vincitori dei concorsi, per essere iscritti ai rispettivi
dottorati, dovranno, inoltre, versare, per ciascun anno di durata del
corso, la tassa regionale prevista dal DPCM del  09.04.2001,  il  cui
importo e' di Euro 70,00 annui, da  versare  sul  conto  corrente  n.
67971630 intestato alla Regione Molise, Servizio Tesoreria. 
    Le borse  di  studio  non  sono  cumulabili  con  altre  borse  a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del dottorando. 
    Chi ha gia' usufruito una volta della borsa di  dottorato,  anche
per un solo anno, non puo' usufruirne una seconda volta. 
    I  dottorandi  titolari  di  borse  di  studio   sono   esonerati
preventivamente dal pagamento  dei  contributi  per  l'accesso  e  la
frequenza dei corsi (fatta eccezione per il contributo regionale).