Art. 8 Obblighi degli iscritti ai corsi di dottorato Gli iscritti hanno l'obbligo di svolgere le attivita' connesse con il dottorato, secondo le modalita' previste dall'apposito regolamento e secondo i programmi stabiliti dai competenti Organi Accademici. I dottorandi iscritti ai corsi, di cui al presente bando, hanno l'obbligo di effettuare periodi di studi e ricerche all'estero, della durata minima di sei mesi nell'arco del triennio, presso gli Atenei individuati dal Collegio dei docenti. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni temporanee possono essere concessi dal Rettore, con le modalita' e nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari. Durante i periodi di «differimento» o di «interruzione temporanea» non viene erogata la borsa di studio. Il Collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, puo' deliberare la «sospensione» o «l'esclusione» dal corso, anche nei casi di assenze prolungate, reiterate ed ingiustificate. Il Collegio dei docenti puo' consentire ai dottorandi esclusi o sospesi lo svolgimento di attivita' per un ulteriore anno senza godimento della borsa. In caso di «sospensione» di durata superiore a trenta giorni, ovvero di «esclusione» dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio e devono essere restituiti i ratei di borsa indebitamente percepiti. Agli studenti dei dottorati di ricerca puo' essere affidata, su proposta del Collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, secondo le norme vigenti. Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare al Collegio dei docenti una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte. Il Collegio dei docenti ne cura la conservazione e, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, propone al Rettore il proseguimento del dottorato, ovvero l'esclusione. Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di dottorato, senza borsa di studio, anche i ricercatori universitari, nonche' i beneficiari di assegni per collaborazione ad attivita' di ricerca, conferiti dall'Universita' del Molise o da altri atenei, ai sensi dell'art. 22 della L. 240 del 30.12.2010, anche in soprannumero rispetto ai posti banditi. Il numero dei titolari di assegni ammessi ai corsi di dottorato non potra' complessivamente superare la meta' dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per eccesso. I corsi di dottorato, cui gli assegnisti possono essere ammessi, possono riguardare le stesse aree scientifico-disciplinari della ricerca per le quali sono detentori di assegni. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Responsabile della ricerca e del Collegio dei docenti, circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'. I dottorandi iscritti a corsi con sede amministrativa presso l'Universita' del Molise sono assicurati, ai sensi della vigente normativa, per tutta la durata del corso ed in qualunque sede, italiana o straniera, essi si trovino per svolgere le proprie attivita' formative, purche' previamente autorizzati.