Art. 8 
 
 
           Obblighi degli iscritti ai corsi di dottorato  
 
 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di svolgere  le  attivita'  connesse
con  il  dottorato,  secondo  le  modalita'  previste   dall'apposito
regolamento e secondo i programmi  stabiliti  dai  competenti  Organi
Accademici. 
    I dottorandi iscritti ai corsi, di cui al presente  bando,  hanno
l'obbligo di effettuare periodi di studi e ricerche all'estero, della
durata minima di sei mesi nell'arco del triennio, presso  gli  Atenei
individuati dal Collegio dei docenti. 
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  o  interruzioni
temporanee possono essere concessi dal Rettore, con  le  modalita'  e
nei  casi  previsti  dalle   vigenti   disposizioni   normative   e/o
regolamentari. 
    Durante  i  periodi  di   «differimento»   o   di   «interruzione
temporanea» non viene erogata la borsa di studio. 
    Il  Collegio  dei  docenti,   previa   verifica   dei   risultati
conseguiti, puo' deliberare la  «sospensione»  o  «l'esclusione»  dal
corso,  anche  nei  casi  di   assenze   prolungate,   reiterate   ed
ingiustificate. Il Collegio dei docenti puo' consentire ai dottorandi
esclusi o sospesi lo svolgimento di attivita' per un  ulteriore  anno
senza godimento della borsa. 
    In caso di «sospensione» di durata  superiore  a  trenta  giorni,
ovvero di «esclusione» dal corso, non puo' essere erogata la borsa di
studio e devono essere restituiti  i  ratei  di  borsa  indebitamente
percepiti. 
    Agli studenti dei dottorati di ricerca puo' essere  affidata,  su
proposta del Collegio dei docenti, una limitata  attivita'  didattica
sussidiaria o integrativa, secondo le norme vigenti. 
    Alla fine di ciascun anno accademico gli  iscritti  ai  corsi  di
dottorato hanno l'obbligo di presentare al Collegio dei  docenti  una
particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche  svolte.  Il
Collegio dei docenti ne cura la conservazione e,  previa  valutazione
dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al  corso,
propone  al  Rettore   il   proseguimento   del   dottorato,   ovvero
l'esclusione. 
    Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di
dottorato, senza borsa di studio, anche i  ricercatori  universitari,
nonche' i beneficiari di assegni per collaborazione ad  attivita'  di
ricerca, conferiti dall'Universita' del Molise o da altri atenei,  ai
sensi dell'art. 22 della L. 240 del 30.12.2010, anche in soprannumero
rispetto ai posti banditi. Il numero dei titolari di assegni  ammessi
ai corsi di dottorato non potra' complessivamente superare  la  meta'
dei posti istituiti, con arrotondamento  all'unita'  per  eccesso.  I
corsi di  dottorato,  cui  gli  assegnisti  possono  essere  ammessi,
possono riguardare  le  stesse  aree  scientifico-disciplinari  della
ricerca per le quali sono detentori di  assegni.  E'  necessario,  in
ogni caso, l'assenso del Responsabile della ricerca  e  del  Collegio
dei docenti, circa la  compatibilita'  nello  svolgimento  delle  due
attivita'. 
    I dottorandi iscritti a  corsi  con  sede  amministrativa  presso
l'Universita' del Molise sono  assicurati,  ai  sensi  della  vigente
normativa, per tutta la  durata  del  corso  ed  in  qualunque  sede,
italiana o  straniera,  essi  si  trovino  per  svolgere  le  proprie
attivita' formative, purche' previamente autorizzati.