Art. 12 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    Sulla base della valutazione  dei  titoli,  dei  risultati  della
prova scritta e della prova orale la commissione esaminatrice  forma,
in relazione a  ciascun  profilo,  la  graduatoria  di  merito  delle
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo,  di  cui  al
precedente art. 7, conseguito dai candidati ammessi  a  sostenere  la
prova orale e che l'abbiano superata. 
    Ai fini della graduatoria  finale,  sono  valutati  i  titoli  di
precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti
per l'Autorita', dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione
al  concorso  e  in  relazione  ai  quali  sia  stata   prodotta   la
documentazione che ne attesti il possesso con  le  modalita'  di  cui
all'art. 3. 
    La riserva di posti di cui all'art. 1 del presente bando relativa
ai profili  E-r,  I-r  e  G-r,  si  intende  soddisfatta  dichiarando
vincitori i primi riservatari idonei fino a concorrenza del  50%  dei
posti banditi per ciascun profilo, classificatisi con i piu'  elevati
punteggi assoluti nelle relative graduatorie di merito. 
    Fatto salvo quanto previsto in materia di riserva di posti di cui
all'art. 1 del presente bando, qualora piu'  candidati  risultino  in
posizione di ex  aequo  in  graduatoria,  viene  data  preferenza  al
candidato piu' giovane di eta'. 
    Le graduatorie finali sono approvate con delibera dell'Autorita'. 
    Dell'approvazione  delle  graduatorie  viene  data  comunicazione
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana  -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    I vincitori del concorso sono assunti in  prova  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione. 
    L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare  le  graduatorie
di merito per esigenze che  dovessero  manifestarsi  entro  due  anni
dall'approvazione delle graduatorie stesse.