Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    L'ammissione al concorso avviene con la  piu'  ampia  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. 
    Sono esclusi  dal  concorso  i  candidati  che  hanno  presentato
domanda di ammissione: 
    a) oltre il termine stabilito dal precedente art. 3; 
    b) con modalita' diversa da quelle previste dal  precedente  art.
3; 
    c) priva della sottoscrizione autografa in originale; 
    d) dalla quale, anche per incompletezza, irregolarita'  o  errore
nei dati dichiarati, non risulti il possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso; 
    e) priva della  copia  fotostatica  del  documento  di  identita'
ovvero del provvedimento  attestante  l'equipollenza  del  titolo  di
studio estero nei casi previsti; 
    f) non rispondente a tutte le disposizioni prescritte, a pena  di
esclusione, dal presente bando. 
    Sono, altresi' esclusi dal concorso, i candidati: 
    g)  che  non  riportino  la  votazione  minima  prevista  per  il
superamento di ciascuna prova concorsuale; 
    h) ammessi al concorso i  quali  non  si  presentino  alle  prove
ovvero i quali prima dell'inizio delle prove medesime, non  siano  in
grado di esibire alcun documento di riconoscimento ai sensi dell'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    L'esclusione  dal  concorso  e'   disposta   dall'Autorita'   con
provvedimento motivato ed e' comunicata per iscritto agli interessati
al recapito da essi indicato nella domanda salvo il caso  di  cui  al
precedente punto h).