Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione esaminatrice, per ciascun profilo o congiuntamente
per diversi profili del concorso pubblico, e' composta da esperti  di
provata competenza, che non siano componenti dell'organo di vertice e
che  non   siano   rappresentanti   sindacali   o   designati   dalle
organizzazioni sindacali. 
    Il presidente e' scelto  tra  i  consiglieri  della  magistratura
amministrativa, ordinaria o contabile, gli avvocati dello Stato  o  i
dirigenti dello Stato o di enti pubblici, i professori  universitari,
anche in quiescenza. 
    Le funzioni di segretario sono affidate ad un  dipendente  scelto
dall'Autorita' fra i dirigenti e i funzionari dell'Autorita'  stessa,
anche in posizione di comando o distacco. La commissione puo'  essere
integrata da  membri  aggiunti  su  richiesta  del  presidente  della
commissione.