Art. 10 Prova orale Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 24/40 nella prova scritta. La prova orale consiste in un colloquio diretto a valutare l'idoneita' dei candidati rispetto alla posizione per la quale concorrono, con riferimento agli aspetti attitudinali e professionali e verte: a) sulla conoscenza di elementi generali e comparativi relativi alle autorita' amministrative indipendenti, con particolare riferimento a quelli relativi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed alla sua attivita'; b) sulle conoscenze delle discipline inerenti la posizione per la quale si concorre; c) sul grado di conoscenza della lingua inglese. La prova orale si intende superata con una votazione pari almeno a 24/40.