Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno  ottenuto  un
punteggio pari almeno a 24/40 nella prova  scritta.  La  prova  orale
consiste in un colloquio diretto a valutare l'idoneita' dei candidati
rispetto alla posizione per la quale concorrono, con riferimento agli
aspetti attitudinali e professionali e verte: 
    a) sulla conoscenza di elementi generali e  comparativi  relativi
alle   autorita'   amministrative   indipendenti,   con   particolare
riferimento a quelli relativi all'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas ed alla sua attivita'; 
    b) sulle conoscenze delle discipline inerenti la posizione per la
quale si concorre; 
    c) sul grado di conoscenza della lingua inglese. 
    La prova orale si intende superata con una votazione pari  almeno
a 24/40.