Art. 12 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    Sulla base della valutazione  dei  titoli,  dei  risultati  della
prova scritta e della prova orale la commissione  esaminatrice  forma
la graduatoria di merito della posizione messa  a  concorso  seguendo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo, di cui al  precedente
art. 7, conseguito dai candidati ammessi a sostenere la prova orale e
che l'abbiano superata. 
    Ai fini della graduatoria  finale,  sono  valutati  i  titoli  di
precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti
per l'Autorita', dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione
al  concorso  e  in  relazione  ai  quali  sia  stata   prodotta   la
documentazione che ne attesti il possesso con  le  modalita'  di  cui
all'art. 3. 
    La riserva di posti di cui  all'art.  1  del  presente  bando  si
intende soddisfatta dichiarando vincitori i primi riservatari  idonei
fino a concorrenza del 50% dei posti  banditi  classificatisi  con  i
piu' elevati punteggi assoluti nella graduatoria di merito. 
    Fatto salvo quanto previsto in materia di riserva di posti di cui
all'art. 1 del presente bando, qualora piu'  candidati  risultino  in
posizione di ex  aequo  in  graduatoria,  viene  data  preferenza  al
candidato piu' giovane di eta'. 
    La graduatoria finale e' approvata con delibera dell'Autorita'. 
    Dell'approvazione  della  graduatoria  viene  data  comunicazione
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana  -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    I vincitori del concorso sono assunti in  prova  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione. 
    L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare  la  graduatoria
di merito per esigenze che  dovessero  manifestarsi  entro  due  anni
dall'approvazione della graduatoria stessa.