Art. 12 Graduatoria di merito Sulla base della valutazione dei titoli, dei risultati della prova scritta e della prova orale la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito della posizione messa a concorso seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, di cui al precedente art. 7, conseguito dai candidati ammessi a sostenere la prova orale e che l'abbiano superata. Ai fini della graduatoria finale, sono valutati i titoli di precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti per l'Autorita', dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso e in relazione ai quali sia stata prodotta la documentazione che ne attesti il possesso con le modalita' di cui all'art. 3. La riserva di posti di cui all'art. 1 del presente bando si intende soddisfatta dichiarando vincitori i primi riservatari idonei fino a concorrenza del 50% dei posti banditi classificatisi con i piu' elevati punteggi assoluti nella graduatoria di merito. Fatto salvo quanto previsto in materia di riserva di posti di cui all'art. 1 del presente bando, qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo in graduatoria, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La graduatoria finale e' approvata con delibera dell'Autorita'. Dell'approvazione della graduatoria viene data comunicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». I vincitori del concorso sono assunti in prova con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito per esigenze che dovessero manifestarsi entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa.