Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione esaminatrice del concorso pubblico e' composta  da
esperti di provata competenza, che non siano  componenti  dell'organo
di vertice e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
organizzazioni sindacali. 
    Il presidente e' scelto  tra  i  consiglieri  della  magistratura
amministrativa, ordinaria o contabile, gli avvocati dello stato  o  i
dirigenti dello Stato o di enti pubblici, i professori  universitari,
anche in quiescenza. 
    Le funzioni di segretario sono affidate ad un  dipendente  scelto
dall'Autorita' fra i dirigenti e i funzionari dell'Autorita'  stessa,
anche in posizione di comando o distacco. La commissione puo'  essere
integrata da  membri  aggiunti  su  richiesta  del  presidente  della
commissione.