Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso pubblico e' composta da esperti di provata competenza, che non siano componenti dell'organo di vertice e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali. Il presidente e' scelto tra i consiglieri della magistratura amministrativa, ordinaria o contabile, gli avvocati dello stato o i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, i professori universitari, anche in quiescenza. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente scelto dall'Autorita' fra i dirigenti e i funzionari dell'Autorita' stessa, anche in posizione di comando o distacco. La commissione puo' essere integrata da membri aggiunti su richiesta del presidente della commissione.