Art. 7 
 
 
    Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame 
 
 
    Fatto salvo quanto previsto al precedente  art.  6,  il  concorso
pubblico si articola nella  valutazione  dei  titoli,  in  una  prova
scritta e in una prova orale. 
    La commissione esaminatrice  dispone  complessivamente  di  punti
100, da attribuire come segue: 
    fino ad un massimo di punti 20 per la valutazione dei titoli; 
    fino ad un massimo di punti 40 per la prova scritta; 
    fino ad un massimo di punti 40 per la prova orale. 
    Il punteggio complessivo  di  ciascun  candidato  e'  determinato
dalla somma dei punteggi conseguiti  nella  valutazione  dei  titoli,
nella prova scritta e nella prova orale.