Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria


   La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
decrescente  dei  punti  della  votazione  complessiva  riportata  da
ciascun  candidato,  con  l'osservanza,  a  parita'  di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso  i  candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del  punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei
titoli.  Il  punteggio  finale e' dato dalla somma dei voti riportati
nella  prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale a
cui  si  aggiunge  il  punteggio  della  valutazione  dei  titoli. La
graduatoria   di  merito,  unitamente  a  quella  dei  vincitori,  e'
approvata  con  decreto del Direttore amministrativo ed e' pubblicata
presso  l'Albo  dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, P.zza
dell'Ateneo  Nuovo n. 1 - Milano. Dalla data di pubblicazione decorre
il termine per eventuali impugnative.
   La  graduatoria  rimane  efficace  per un periodo di 36 mesi dalla
pubblicazione  e  ad  essa  puo'  essere  fatto  ricorso  per coprire
ulteriori  posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli
messi a concorso.