Art. 11.
         Contratto individuale di lavoro e periodo di prova
   Con  la  stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo  determinato  della  durata  di un anno e con regime di impegno
orario  a  tempo  pieno, il vincitore del concorso, che risultera' in
possesso  di  tutti  i  requisiti prescritti, verra' inquadrato nella
Categoria B, Posizione economica B3, Area Amministrativa, con diritto
al  trattamento  economico  spettante  ai  sensi  delle  disposizioni
legislative e contrattuali vigenti.
   Il  rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
   In  tal  caso  l'Amministrazione,  valutati  i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
   Il  periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo
di   tale   periodo,  si  tiene  conto  esclusivamente  del  servizio
effettivamente prestato.
   Il  periodo  di  prova  non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo',  in  qualsiasi  momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
   Il  recesso,  debitamente  motivato,  produce  i  suoi effetti dal
momento  dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio,  compresi  i  ratei  della  tredicesima  mensilita'  e  gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
   Decorso  il  periodo  di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.