Art. 6.
   Presentazione e valutazione dei titoli culturali e di servizio
   Ai  fini  della  valutazione dei titoli culturali e di servizio la
Commissione Giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30
punti.
   Sulla  base  dei  documenti  prodotti  dai candidati e dei criteri
previamente individuati, la Commissione giudicatrice, conformemente a
quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  2, del Decreto del Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni,   procedera'   alla   valutazione   dei   titoli,  dopo
l'espletamento  della  prova  scritta,  e  prima  che si proceda alla
correzione  dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei
punteggi di seguito specificati:
    1.  fino  ad  un massimo di 4 punti per il possesso del titolo di
studio   superiore  rispetto  a  quello  previsto  per  l'accesso  al
concorso,  (diploma  di  scuola  media  superiore  di  II  grado) con
riguardo al punteggio riportato;
    2.  fino  ad un massimo di 6 punti per la formazione certificata,
valutata e pertinente;
    3.  fino  ad  un massimo di 8 punti, per le esperienze lavorative
prestate  a  qualsiasi  titolo,  in  ambito universitario, a supporto
delle   attivita'   didattiche   ed   amministrative  previste  dagli
ordinamenti delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nelle
Scuole Secondarie per un periodo non inferiore a 12 mesi;
    4.  fino  ad  un  massimo  di 2 punti per l'idoneita' in concorsi
pubblici per la medesima categoria per la quale si concorre o per una
categoria superiore;
    5.  fino  ad  un  massimo  di  5  punti,  per le altre esperienze
lavorative,   sia   di  ruolo  che  non  di  ruolo,  nelle  pubbliche
amministrazioni;
    6.  fino  ad  un massimo di 5 punti, per il possesso della Laurea
Triennale,   Diploma   di   Laurea   Vecchio   Ordinamento  o  Laurea
Specialistica con riguardo al punteggio riportato, fermo restando che
i  possessori  di Laurea Specialistica non potranno beneficiare anche
del punteggio attribuito alla Laurea Triennale.
   La   Commissione   e'   tenuta   a  motivare  l'eventuale  mancata
valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
   La documentazione relativa ai titoli dovra' dimostrare il possesso
da  parte del candidato dei predetti titoli culturali e di servizio e
dovra' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda,
secondo una delle seguenti modalita':
    in originale;
    in copia autenticata;
    in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai  sensi  degli  articoli  19  e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica  del  28 dicembre del 2000, n. 445, e successive modifiche
ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in
calce  al  documento  ovvero  annessa  allo  stesso,  unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identita';
    mediante     dichiarazione,     sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del citato
Decreto  del  Presidente della repubblica, e/o di atto di notorieta',
ai   sensi  dell'articolo  47  del  medesimo  Decreto,  prodotta,  in
quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non autenticata del
proprio documento di identita';
   La  produzione  dei  titoli  con  una  modalita' diversa da quelle
innanzi   specificate   comporta  la  non  valutabilita'  dei  titoli
medesimi.