Art. 6. Presentazione e valutazione dei titoli culturali e di servizio Ai fini della valutazione dei titoli culturali e di servizio la Commissione Giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti. Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri previamente individuati, la Commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, procedera' alla valutazione dei titoli, dopo l'espletamento della prova scritta, e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei punteggi di seguito specificati: 1. fino ad un massimo di 4 punti per il possesso del titolo di studio superiore rispetto a quello previsto per l'accesso al concorso, (diploma di scuola media superiore di II grado) con riguardo al punteggio riportato; 2. fino ad un massimo di 6 punti per la formazione certificata, valutata e pertinente; 3. fino ad un massimo di 8 punti, per le esperienze lavorative prestate a qualsiasi titolo, in ambito universitario, a supporto delle attivita' didattiche ed amministrative previste dagli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nelle Scuole Secondarie per un periodo non inferiore a 12 mesi; 4. fino ad un massimo di 2 punti per l'idoneita' in concorsi pubblici per la medesima categoria per la quale si concorre o per una categoria superiore; 5. fino ad un massimo di 5 punti, per le altre esperienze lavorative, sia di ruolo che non di ruolo, nelle pubbliche amministrazioni; 6. fino ad un massimo di 5 punti, per il possesso della Laurea Triennale, Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica con riguardo al punteggio riportato, fermo restando che i possessori di Laurea Specialistica non potranno beneficiare anche del punteggio attribuito alla Laurea Triennale. La Commissione e' tenuta a motivare l'eventuale mancata valutazione dei titoli prodotti dal candidato. La documentazione relativa ai titoli dovra' dimostrare il possesso da parte del candidato dei predetti titoli culturali e di servizio e dovra' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda, secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre del 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'; mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del citato Decreto del Presidente della repubblica, e/o di atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del medesimo Decreto, prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'; La produzione dei titoli con una modalita' diversa da quelle innanzi specificate comporta la non valutabilita' dei titoli medesimi.