Art. 8. Titoli di preferenza e di precedenza Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie: 1 ) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, 7° comma, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della l. 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo stesso. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, i documenti attestanti i titoli di preferenza, di propria iniziativa, al Direttore Amministrativo dell'Universita' degli Studi del Sannio - Divisione II - Ufficio del Personale Tecnico-Amministrativo, Piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 Benevento, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito. La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli di precedenza o preferenza, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ex artt. 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'; mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato Decreto del Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato Decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'.