Art. 8.
                Titoli di preferenza e di precedenza
   Hanno  diritto  alla  preferenza,  a  parita' di merito, in ordine
decrescente,  coloro  i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
   1
    ) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  di  mutilati  e  invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi e i mutilati civili;
    20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
    1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    2)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche.
   Ai  sensi  dell'art.  3,  7° comma, della Legge 15 maggio 1997, n.
127,  come modificato dall'art. 2 della l. 16 giugno 1998, n. 191, se
due  o  piu'  candidati  ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione  dei  titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio,
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
   I  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
   L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei  suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo stesso.
   I  candidati  che  avranno  superato  la  prova orale dovranno far
pervenire,  i documenti attestanti i titoli di preferenza, di propria
iniziativa,  al Direttore Amministrativo dell'Universita' degli Studi
del    Sannio    -    Divisione    II   -   Ufficio   del   Personale
Tecnico-Amministrativo,  Piazza  Guerrazzi,  n.  1 - 82100 Benevento,
entro  il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la
mancata  applicazione  del  relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
   La  suddetta  documentazione  dovra'  attestare  il  possesso  dei
predetti  titoli  di  precedenza  o  preferenza,  gia' indicati nella
domanda  e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la  presentazione  della  domanda di ammissione al concorso, e dovra'
essere prodotta secondo una delle seguenti modalita':
    in originale;
    in copia autenticata;
    in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ex  artt.  19  e  47  del  Decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000  e  successive  modifiche ed integrazioni, che ne attesti la
conformita'  all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa
allo  stesso,  unitamente  alla fotocopia non autenticata del proprio
documento d'identita';
    mediante     dichiarazione,     sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione  (ex  art.  46 del citato Decreto del
Presidente  della  Repubblica)  e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del  citato  Decreto  del  Presidente  della Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non autenticata del
proprio documento d'identita'.