Art. 9. Graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio. Con provvedimento del Direttore Amministrativo saranno approvati gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera' alla dichiarazione del vincitore del concorso. Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 8 del presente bando. La graduatoria finale sara' affissa nell'Albo Ufficiale dell'Universita' degli Studi del Sannio, presso la sede del Rettorato, e trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ยช serie speciale - e sara' visionabile nel Sito Internet di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso della predetta graduatoria nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per eventuali impugnative. Salvo diversa disposizione legislativa, la graduatoria resta efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.