Art. 9.
                        Graduatoria di merito
   Espletate  le  prove  del  concorso,  la  Commissione giudicatrice
redige  la  graduatoria  di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni  complessive  riportate  da  ciascun  candidato, risultanti
dalla  somma  dei  voti riportati nella valutazione dei titoli, nella
prova scritta e nel colloquio.
   Con  provvedimento  del Direttore Amministrativo saranno approvati
gli  atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera'
alla dichiarazione del vincitore del concorso.
   Ai  fini  della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei  titoli  di  preferenza  e/o  di precedenza di cui all'art. 8 del
presente bando.
   La   graduatoria   finale   sara'   affissa   nell'Albo  Ufficiale
dell'Universita'   degli   Studi  del  Sannio,  presso  la  sede  del
Rettorato, e trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana - 4ยช serie speciale - e sara' visionabile
nel Sito Internet di Ateneo.
   Dalla data di pubblicazione dell'avviso della predetta graduatoria
nella   Gazzetta   Ufficiale,   decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative.
   Salvo  diversa  disposizione  legislativa,  la  graduatoria  resta
efficace  per  un termine di trentasei mesi dalla data della predetta
pubblicazione  per  l'eventuale  copertura  di  posti  che  dovessero
risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.