Art. 10.

                     Ammissioni in sovrannumero


   I   cittadini   extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
concorsuali  relative  ai  posti  non  riservati  ma  che  non  siano
risultati  vincitori,  sono  ammessi  al  dottorato,  senza  borsa di
studio,  in  soprannumero  nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
   I   cittadini   extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
concorsuali  relative  al  posto riservato ma che non siano risultati
vincitori,  possono  essere  ammessi  al  dottorato,  senza  borsa di
studio, subordinatamente ai candidati extracomunitari di cui al comma
precedente,   in  soprannumero  nel  limite  della  meta'  dei  posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
   I  titolari  di  assegni  per  la  collaborazione  ad attivita' di
ricerca,  di cui all'art. 51, sesto comma, legge n. 449/1997, che non
siano  risultati  vincitori  ma  che risultino utilmente collocati in
graduatoria  nell'ambito  di uno dei concorsi di dottorato di ricerca
in  discorso,  possono  chiedere,  entro la data di inizio del corso,
l'iscrizione  in  sovrannumero  al  corso  medesimo, nel limite della
meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
   L'ammissione  al  corso  avverra' previa delibera del Collegio dei
Docenti  del  dottorato  che  deve esprimersi favorevolmente circa la
compatibilita'  nello  svolgimento  delle  due  attivita',  e  previa
autorizzazione,  nel  caso  in  cui  l'assegnista  svolga l'attivita'
presso un altro Ateneo, dell'Universita' di appartenenza.