Art. 10. Ammissioni in sovrannumero I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali relative ai posti non riservati ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali relative al posto riservato ma che non siano risultati vincitori, possono essere ammessi al dottorato, senza borsa di studio, subordinatamente ai candidati extracomunitari di cui al comma precedente, in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. I titolari di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca, di cui all'art. 51, sesto comma, legge n. 449/1997, che non siano risultati vincitori ma che risultino utilmente collocati in graduatoria nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso, possono chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in sovrannumero al corso medesimo, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. L'ammissione al corso avverra' previa delibera del Collegio dei Docenti del dottorato che deve esprimersi favorevolmente circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita', e previa autorizzazione, nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita' presso un altro Ateneo, dell'Universita' di appartenenza.