Art. 11. Tasse e contributi Gli ammessi al corso di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e contributi di entita' pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita' iscritti ai corsi di studio. Sono esonerati dal predetto versamento i dottorandi titolari della borsa di studio che ne fruiscano effettivamente.