Art. 11.

                         Tasse e contributi


   Gli  ammessi  al  corso  di  dottorato  di  ricerca sono tenuti al
versamento,  per  ciascun  anno  di  corso,  di tasse e contributi di
entita'  pari  a  quelle versate dagli studenti di questa Universita'
iscritti ai corsi di studio. Sono esonerati dal predetto versamento i
dottorandi   titolari   della   borsa  di  studio  che  ne  fruiscano
effettivamente.