Art. 12.

               Obblighi, incompatibilita', sospensioni


   I  dottorandi  hanno  l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attivita'  previste,  di  presentare  le  relazioni  orali  o scritte
richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal Collegio dei
Docenti  del  dottorato.  Il dottorando puo' svolgere parte della sua
attivita' all'estero presso Universita' o Istituti di ricerca, per un
periodo  complessivamente  non  superiore alla meta' della durata del
corso. Per i periodi di frequenza all'estero l'importo della borsa di
studio  di cui al precedente art. 9, terzo comma, e' incrementata del
50%.
   Al termine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla
base  di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte  da  ciascun  dottorando,  deliberera'  l'ammissione  all'anno
successivo o proporra' al Rettore l'esclusione dal corso.
   E'  vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di
un  altro  corso  di  studio  universitario:  diploma  universitario,
laurea,  laurea specialistica o magistrale, specializzazione, master.
Qualora  il  vincitore  sia  iscritto  ad  uno dei predetti corsi, e'
tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la durata del dottorato.
   Gli iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la sospensione
dal  corso  per  maternita',  malattia  grave  e  servizio civile. La
sospensione   superiore  a  trenta  giorni,  comporta  la  cessazione
dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo.
   Ai  sensi  della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art.
52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di   studio   o  che  rinunci  alla  borsa  medesima,  puo'  chiedere
l'aspettativa  conservando  il trattamento economico, previdenziale e
di  quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale
e' instaurato il rapporto di lavoro.