Art. 13.

          Titolo di dottore di ricerca e tesi di dottorato


   Il  titolo  di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
corso,  all'atto  del superamento dell'esame finale, subordinato alla
presentazione  di  una  tesi, ed e' conferito dal Rettore, secondo le
modalita'  stabilite  dal  Regolamento  di  Ateneo  di disciplina del
dottorato di ricerca.
   L'Universita' archiviera' e rendera' consultabile in rete il testo
completo  della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale
ad accesso aperto.
   Potra'  essere  concesso  un periodo, comunque non superiore a tre
anni,  su  motivata  richiesta del dottore di ricerca, in cui la tesi
non sara' consultabile da parte di terzi.