Art. 7. Graduatoria di merito Saranno stilate due graduatorie di merito: una per i posti non riservati ed una per quello riservato. La graduatoria di merito per i posti non riservati e' unica anche se il corso di dottorato e' articolato in due indirizzi. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato ed approvate con decreto rettorale. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane di eta'. I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascun dottorato. Qualora il posto riservato resti vacante sara' utilizzato per incrementare il numero dei posti non riservati. I vincitori, dopo la pubblicazione della graduatoria, eserciteranno il diritto di opzione a favore di uno degli indirizzi, secondo le modalita' indicate nel successivo art. 8. In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 8, terzo comma, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.