Art. 7.

                        Graduatoria di merito


   Saranno  stilate  due  graduatorie  di merito: una per i posti non
riservati ed una per quello riservato.
   La  graduatoria di merito per i posti non riservati e' unica anche
se il corso di dottorato e' articolato in due indirizzi.
   Le  graduatorie saranno formulate secondo l'ordine decrescente del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato ed approvate con
decreto  rettorale.  In  caso  di parita' di punteggio tra due o piu'
candidati  avra'  precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane
di eta'.
   I  candidati  saranno  dichiarati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  dei  posti messi a concorso per
ciascun dottorato.
   Qualora  il  posto  riservato  resti  vacante sara' utilizzato per
incrementare il numero dei posti non riservati.
   I    vincitori,   dopo   la   pubblicazione   della   graduatoria,
eserciteranno  il diritto di opzione a favore di uno degli indirizzi,
secondo le modalita' indicate nel successivo art. 8.
   In  caso  di  mancata  accettazione  entro  il  termine  di cui al
successivo  art.  8,  terzo  comma, o di rinuncia entro trenta giorni
dall'inizio  dei  corsi,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.