Art. 9.

        Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio


   Le  borse  di  studio  saranno  conferite  secondo  l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  di  borse  messe a
concorso  per  ciascun  indirizzo  in  cui  si articola il dottorato.
L'attribuzione  delle  citate  borse  avverra'  secondo  l'ordine  di
graduatoria  ed  in  conseguenza  della  dichiarazione di opzione che
ciascun avente diritto formulera'.
   In  caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini  del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
   L'importo    della    borsa    ammonta    a    €    13.638,47
(tredicimilaseicentotrentotto/47)    comprensivo    dei    contributi
previdenziali   cosi'   come   stabilito   dall'art.  1  del  decreto
ministeriale   18  giugno  2008.  La  borsa  sara'  erogata  in  rate
bimestrali  posticipate  e  per la sua fruizione il limite di reddito
personale   complessivo   annuo   e'   fissato  in  €  13.638,47
(tredicimilaseicentotrentotto/47)  lordi.  Esso  va riferito all'anno
solare   di   maggiore   erogazione   della   borsa   medesima.  Alla
determinazione   di   tale  reddito  concorrono  redditi  di  origine
patrimoniale  nonche'  emolumenti  di  qualsiasi  altra natura aventi
carattere   ricorrente,   con  esclusione  di  quelli  aventi  natura
occasionale  o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da
servizio civile.
   Coloro  i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un
corso  di  dottorato  di ricerca, anche per un solo anno, non possono
chiedere di fruirne una seconda volta.
   Le  borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti.
   L'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  legata  ai  periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
   Coloro   i  quali  hanno  diritto  alla  borsa  di  studio  devono
presentare  all'atto  dell'iscrizione  una  dichiarazione  presuntiva
relativa  al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle
cause  di  incompatibilita'  contenute  nel  presente  articolo. Tale
dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno
accademico  di  frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio
dovranno,  inoltre,  provvedere  alla  costituzione  di una posizione
contributiva    INPS,    iscrivendosi    alla   «Gestione   separata»
dell'istituto  medesimo.  La  modulistica  relativa  agli adempimenti
citati  sara'  reperibile  anche  sul portale di Ateneo all'indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/index.jsp