Art. 10.


   La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle preferenze previste
dall'art. 9.
   Sono  dichiarati  vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
   La  votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  di cui al precedente art. 5, della
votazione  attribuita  ai  titoli  e  della  votazione conseguita nel
colloquio.
   La  graduatoria  di  merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e' approvata dal Direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Pavia, Palazzo del
Maino Via Mentana n. 427100 Pavia.
   Dalla  data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
   La  graduatoria  rimane  efficace  per un periodo di diciotto mesi
dalla  pubblicazione,  fatti  salvi  periodi  di  validita' di durata
superiore  prevista  da  disposizioni di legge, e ad essa puo' essere
fatto  ricorso  per  coprire  ulteriori  posti vacanti oltre a quelli
messi a concorso.