Art. 6.


   Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che abbiano
riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30.
   Ai  medesimi  verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti
riportati  nelle  prove  scritta,  pratica  e  nella  valutazione dei
titoli.
   Il  colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno 21/30.