Art. 6. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30. Ai medesimi verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritta, pratica e nella valutazione dei titoli. Il colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30.