Art. 7.


   Ai titoli potra' essere attribuito un punteggio complessivo pari a
20. I titoli valutabili sono i seguenti:
    1.  titolo di studio: titolo di studio richiesto per l'ammissione
al  concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque
solo  se  superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento
del titolo stesso, e altri titoli quali laurea specialistica, diploma
di  specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  masters universitari,
abilitazione  all'esercizio  delle professioni: fino ad un massimo di
punti 5;
    2.  attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da  pubbliche  amministrazioni  o enti privati: fino ad un massimo di
punti 2;
    3.  titoli  scientifici  quali  pubblicazioni  e lavori originali
attinenti  agli argomenti del posto a concorso: fino ad un massimo di
punti 2;
    4.  servizio  prestato  con rapporto di lavoro subordinato presso
Universita',  soggetti  pubblici o privati o nell'ambito di attivita'
professionali  o  imprenditoriali  svolte  in proprio, attinente alle
mansioni del posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 2;
    5.  incarichi  professionali  e/o  incarichi  e  servizi speciali
nell'ambito  dei  rapporti  di cui al precedente punto 4): fino ad un
massimo di punti 2;
    6.  altri  titoli  quali  attivita'  didattiche, partecipazione a
convegni o congressi, borse di studio presso enti pubblici, tirocinio
formativo  e  di  orientamento,  previsto dal decreto ministeriale 25
marzo  1998,  n.  142,  servizio civile volontario nazionale, purche'
attinenti al posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 2;
    7.  servizio  prestato con contratto a tempo determinato ai sensi
dell'art. 19 del C.C.N.L.: fino ad un massimo di punti 2;
    8.   incarichi   professionali,   incarichi   di   collaborazione
coordinata e continuativa e/o a progetti:
     fino ad un massimo di punti 3.
   Ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre
2000,  n. 445, il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la
valutazione:
    a) in originale
   oppure
    b) in copia conforme autenticata ai sensi di legge
   oppure
    c)  in  fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale
   oppure
    d)  con  autocertificazione, nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigenti.
   Nell'autocertificazione  il  candidato  dovra' specificare in modo
analitico  e preciso ogni elemento utile alfine della valutazione dei
titoli dichiarati.
   L'amministrazione  si  riserva  la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
   Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
   Agli  atti  e  documenti  redatti  in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
   La  valutazione  dei  titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle prove
orali.